Alla liquidazione dei danni, alla stipulazione e al pagamento delle transazioni per sinistri comportanti risarcimenti non superiori, per ciascun atto, all'importo di lire 3.000.000, provvedono gli uffici centrali o periferici ai quali e' in carico l'autoveicolo o il diverso mezzo meccanico. In ogni caso la transazione deve essere autorizzata dal capo dell'ufficio centrale o periferico al quale e' in carico l'autoveicolo o di quello gerarchicamente superiore, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata. L'assegnazione e la gestione dei fondi occorrenti agli uffici periferici per le liquidazioni ed i pagamenti di cui al comma precedente avverranno secondo le modalita' indicate nella legge 17 agosto 1960, n. 908.

Testo vigente dal 23 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1833~art4 · fonte del testo