L'addetto alla condizione di un autoveicolo o di altro mezzo meccanico dello Stato che, nell'esercizio delle sue attribuzioni, abbia provocato o subito un danno alla persona o alle cose, e' tenuto a denunciare, appena possibile, il fatto al piu' vicino ufficio o organo di polizia giudiziaria per la raccolta di tutti gli elementi e mezzi di prova in base ai quali sia possibile determinare la causa, la natura e l'entita' del danno. Analoga denuncia deve essere fatta, appena possibile, all'ufficio al quale e' in uso l'autoveicolo od il diverso mezzo meccanico. L'ufficio ricevuta la denuncia o conosciuto altrimenti il fatto, richiede copia del verbale redatto dagli organi di cui al primo comma e provvede all'acquisizione di ogni ulteriore elemento e mezzo di prova per l'accertamento della responsabilita'.

Testo vigente dal 23 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1833~art7 · fonte del testo