Alla liquidazione dei danni, alla stipulazione e al pagamento delle transazioni per sinistri comportamenti risarcimenti d'importo superiore a lire 3.000.000 provvedono le Amministrazioni centrali competenti.
Testo vigente dal 23 gennaio 1963
Alla liquidazione dei danni, alla stipulazione e al pagamento delle transazioni per sinistri comportamenti risarcimenti d'importo superiore a lire 3.000.000 provvedono le Amministrazioni centrali competenti.
Testo vigente dal 23 gennaio 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1833~art5 · fonte del testo