Alla liquidazione dei danni, alla stipulazione e al pagamento delle transazioni per sinistri comportamenti risarcimenti d'importo superiore a lire 3.000.000 provvedono le Amministrazioni centrali competenti.

Testo vigente dal 23 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1833~art5 · fonte del testo