Sugli atti transattivi di cui al precedente articolo 4, di importo superiore a lire 150.000, deve essere sentito il parere dell'Avvocatura dello Stato competente per il territorio in cui ha sede l'ufficio che deve disporre la liquidazione ed il pagamento. Sugli atti transattivi di cui al precedente articolo 5 deve essere sentito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato e del Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 23 gennaio 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1833~art6 · fonte del testo