Il primo comma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito come segue: "Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti. Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia e dagli uffici della motorizzazione civile".
Testo vigente dal 20 marzo 1976
