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L'articolo 16, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' sostituito dal seguente: "I proprietari delle aree comprese nei piani approvati ai sensi della presente legge e non destinate nei piani stessi agli usi previsti dall'articolo 4, lettere a) e c), possono, entro il mese di novembre di ogni anno, presentare domanda al sindaco di costruire direttamente, sulle aree stesse, fabbricati aventi caratteristiche di abitazione di tipo economico o popolare".

Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-21;904~art2 · fonte del testo