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All'articolo 16 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono aggiunti i seguenti commi: "Le spese per le opere di urbanizzazione primaria, di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono a carico dei proprietari, in proporzione al volume edificabile consentito, e devono essere rimborsate al Comune all'atto della concessione della licenza edilizia. Il Comune ha la facolta' di affidare l'esecuzione delle opere stesse ai proprietari, con le modalita' e per l'importo di spesa relativo da stabilirsi in sede di stipulazione della convenzione prevista all'articolo 18, quarto comma. Nella convenzione sopracitata e', inoltre, determinata la quota delle spese relative alle opere di urbanizzazione secondaria, posta a carico dei proprietari in proporzione al volume edificabile consentito".

Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1965-07-21;904~art3 · fonte del testo