Le opere di cui all'articolo 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioe':
- a)strade residenziali;
- b)spazi di sosta o di parcheggio;
- c)fognature;
- d)rete idrica;
- e)rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f)pubblica illuminazione;
- g)spazi di verde attrezzato; ((g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici)). Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono le seguenti:
- a)asili nido e scuole materne;
- b)scuole dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione superiore dell'obbligo;
- c)mercati di quartiere;
- d)delegazioni comunali;
- e)chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- f)impianti sportivi di quartiere;
- g)centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- h)aree verdi di quartiere.
Testo vigente dal 12 novembre 2014
