Le opere di cui all'articolo 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioe':

  • a)strade residenziali;
  • b)spazi di sosta o di parcheggio;
  • c)fognature;
  • d)rete idrica;
  • e)rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
  • f)pubblica illuminazione;
  • g)spazi di verde attrezzato; ((g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici)). Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono le seguenti:
  • a)asili nido e scuole materne;
  • b)scuole dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione superiore dell'obbligo;
  • c)mercati di quartiere;
  • d)delegazioni comunali;
  • e)chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
  • f)impianti sportivi di quartiere;
  • g)centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
  • h)aree verdi di quartiere.

Testo vigente dal 12 novembre 2014

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