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Le disposizioni legislative nelle quali sia fatto rinvio, per la determinazione dell'indennita' di espropriazione, all'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, si intendono modificate in conformita' del primo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, nel testo sostituito con l'articolo 1 della presente legge. E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1460.
Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008
