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In relazione ai nuovi oneri derivanti alla SEA dalla esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, la durata del regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano, articolato nei due aeroporti della Malpensa e di Linate, stabilito dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 194, e dalla relativa convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione dello Stato e la Societa' per azioni esercizi aeroportuali (SEA) in ordine al sistema aeroportuale di Milano del 7 maggio 1962, viene aumentata di anni trenta e cio' a modifica di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 515. Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, sara' dato atto che le opere sopra menzionate sono state regolarmente eseguite e rispondono alle esigenze del traffico e sara' dichiarata operativa la predetta nuova decorrenza del regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano. Qualora la SEA non esegua tutti i lavori previsti nel piano regolatore aeroportuale di cui al primo comma dell'articolo 1 entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al primo comma non avra' effetto.

Testo in vigore dal 5 luglio 1971 al 25 maggio 1978

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;420~art3 · fonte su Normattiva