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La inidoneita' e la non suscettibilita' di miglioramento di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono dichiarate con decreto del Ministro per i lavori pubblici emanato con il concerto del Ministro per la sanita'. Il Ministro per la sanita', sentito il Ministro per l'interno, promuovera', ove occorra, la costituzione di consorzi obbligatori tra gli enti interessati.

Testo in vigore dal 5 giugno 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-05-30;574~art3 · fonte del testo