Modificazioni ed integrazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di edilizia ospedaliera
Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1965 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
I mutui da contrarsi dagli enti locali territoriali con la Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione delle opere ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 2 sono garantiti dallo Stato.
Testo in vigore dal 5 giugno 1965 al 22 dicembre 2008
