Modificazioni ed integrazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di edilizia ospedaliera
Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1965 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Alla spesa prevista dal precedente articolo si provvede, per il 1965, con una corrispondente riduzione del fondo occorrente per il finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 5 giugno 1965 al 22 dicembre 2008
