Art. 6
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 5 giugno 1965 al 22 dicembre 2008. 123 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il limite di impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici per far fronte alle esigenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 e' fissato in lire 3 miliardi per ognuno degli anni finanziari 1965 e 1966, in aggiunta ai normali stanziamenti annui previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589. Le annualita' occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal citato articolo 2, saranno stanziate negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1965 e lino all'anno 2000. Le somme indicate nel primo comma del presente articolo sono attribuite per lire 2 miliardi ai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni e per lire 1 miliardo ai rimanenti territori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-05-30;574~art6 · fonte del testo