Norme per l'edilizia residenziale pubblica

Art. 19 — Patrimonio immobiliare di cooperative a proprietà indivisa - Acquisizione da parte degli IACP

Per l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da ultimo modificato dall'articolo 6-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, dell'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da parte degli istituti autonomi per le case popolari territorialmente competenti degli immobili delle cooperative a proprieta' indivisa poste in liquidazione coatta amministrativa, le regioni sono autorizzate a concedere ai medesimi istituti specifici contributi pluriennali, utilizzando i contributi statali ad esse attribuiti per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e nel rispetto della relativa normativa. Per la determinazione del corrispettivo riconoscibile alle co- operative edilizie a proprieta' indivisa o loro sezioni soci per le acquisizioni di cui al comma 1 si applicano massimali periodicamente determinati ai sensi della lettera n) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, vigenti al momento dell'atto di trasferimento in proprieta' integrata con i coefficienti di vetusta' di cui all'articolo 20 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle iniziative in corso.

Testo vigente dal 29 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-17;179~art19 · fonte su Normattiva