Nei casi in cui, a norma delle disposizioni anteriori alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, i danneggiati abbiano usufruito di contributi statali per il ripristino di case di abitazione, l'indennizzo liquidabile in base alla citata legge n. 968 viene fissato in misura pari al contributo statale percepito.

Testo vigente dal 26 ottobre 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-10-22;593~art10 · fonte su Normattiva