I fabbricati rurali, anche se adibiti solo parzialmente ad uso di abitazione, possono usufruire dei contributi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni. Per la parte di tali fabbricati non adibiti ad uso di abitazione, nonche' per quella annessa, non si applica la limitazione prevista dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. All'erogazione di detti contributi provvede il Ministero dei lavori pubblici con le norme procedurali previste dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1954, n. 607.

Testo vigente dal 8 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;610~art6 · fonte su Normattiva