Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1968 al 22 dicembre 2008. 131 parole tolte.

tolto: A modifica di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, spetta all'Ente acquedotti siciliani di provvedere - per conto e nell'interesse dei Comuni della Regione siciliana i quali intendano ricostruire, ampliare o migliorare gli acquedotti e le reti interne di distribuzione - a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi citate. L'Ente acquedotti siciliani, in base ad apposite convenzioni con i Comuni, puo' sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui. Possono essere esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi i Comuni riuniti in Consorzio ai quali sia riconosciuto dal Ministero dei lavori pubblici il possesso di un'adeguata attrezzatura tecnica ed amministrativa che assicuri la soddisfacente esecuzione delle opere da realizzare e la loro manutenzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;893~artunico · fonte del testo