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A modifica di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, spetta all'Ente acquedotti siciliani di provvedere - per conto e nell'interesse dei Comuni della Regione siciliana i quali intendano ricostruire, ampliare o migliorare gli acquedotti e le reti interne di distribuzione - a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi citate. L'Ente acquedotti siciliani, in base ad apposite convenzioni con i Comuni, puo' sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui. Possono essere esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi i Comuni riuniti in Consorzio ai quali sia riconosciuto dal Ministero dei lavori pubblici il possesso di un'adeguata attrezzatura tecnica ed amministrativa che assicuri la soddisfacente esecuzione delle opere da realizzare e la loro manutenzione.
Testo in vigore dal 30 luglio 1965 al 19 maggio 1968
