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[1]A modifica di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, spetta all'Ente acquedotti siciliani di provvedere - per conto e nell'interesse dei Comuni della Regione siciliana i quali intendano ricostruire, ampliare o migliorare gli acquedotti e le reti interne di distribuzione - a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi citate. L'Ente acquedotti siciliani, in base ad apposite convenzioni con i Comuni, puo' sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui. Possono essere esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi i Comuni riuniti in Consorzio ai quali sia riconosciuto dal Ministero dei lavori pubblici il possesso di un'adeguata attrezzatura tecnica ed amministrativa che assicuri la soddisfacente esecuzione delle opere da realizzare e la loro manutenzione.
[2]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 aprile 1968, n. 506
1La L. 2 aprile 1968, n. 506 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A modifica dell'articolo unico della legge 13 luglio 1965, n. 893, e' concesso all'ente acquedotti siciliani per la realizzazione di programmi concordati con i comuni o loro consorzi che ne abbiano interesse e ne facciano richiesta, un contributo costante per 35 anni nel limite di impegno di lire 150 milioni per ogni esercizio finanziario, nella misura di cui al n. 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589".
Testo in vigore dal 19 maggio 1968 al 22 dicembre 2008
