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Ai trasferimenti per atto tra vivi, a titolo oneroso e gratuito, di fondi rustici si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, riguardanti la determinazione del valore dei fondi rustici trasferiti per causa di morte.

Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-05-27;355~art3 · fonte del testo