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Il limite di L. 300 (seicento) annue di cui all'art. 44 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, ed all'art. 42 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, viene elevato a L. 20.000 annue.
Testo in vigore dal 27 giugno 1950 al 22 dicembre 2008
