All'articolo 8 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e' aggiunto il seguente comma: "La denominazione "rum puro" e' riservata al prodotto definito al primo comma del presente articolo che e' stato sottoposto ad un invecchiamento minimo di tre anni in recipienti di legno sotto diretto controllo fiscale".
Testo vigente dal 22 agosto 1980
