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All'onere di lire 3,45 milioni derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1967 sara' provveduto mediante eguale riduzione del capitolo 2321 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 19 ottobre 1967 al 9 ottobre 2010
