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L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' sostituito dal seguente: "Ove in edifici destinati ad alloggi esistano locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione, questi possono essere ceduti in proprieta' al valore venale accertato dalla Commissione di cui all'articolo 6, con preferenza per l'attuale assegnatario. Il prezzo di detti locali puo' essere pagato in unica soluzione ovvero in non oltre 15 anni, in rate costanti posticipate, al tasso del 5,50 per cento".

Testo in vigore dal 7 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-14;145~art2 · fonte del testo