Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1966 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

L'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, 6 sostituito dal seguente: "Sono vietati la detenzione a scopo di commercio ed il commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che abbiano subito trattamenti ed aggiunte non consentiti o che, anche se rispondenti alle definizioni ed ai requisiti del presente decreto, provengono da vitigni diversi dalla vitis vinifera, eccezion fatta per i mosti ed i vini provenienti da determinati vitigni ibridi la cui coltivazione potra' essere consentita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in relazione alle particolari condizioni ambientali di alcune zone ed alle caratteristiche intrinseche dei vitigni stessi".

Testo in vigore dal 22 aprile 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-04-06;207~art1 · fonte del testo