Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1966 al 16 dicembre 2010. 93 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: All'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono aggiunti i seguenti commi: "Il divieto di cui all'articolo 9, secondo comma, si applica un anno dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Il divieto relativo alla detenzione a scopo di commercio ed al commercio dei mosti e dei vini provenienti da vitigni diversi dalla vitis vinifera o da quelli la cui coltivazione sara' consentita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ai sensi dell'articolo 22 si applica quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-04-06;207~art4 · fonte del testo