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All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' aggiunto il seguente comma: "Le materie prime destinate all'acetificazione, al momento della loro iscrizione nel registro di carico e scarico di cui al precedente comma, devono essere addizionate di una sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per la sanita'. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di impiego di tale sostanza".
Testo in vigore dal 22 aprile 1966 al 16 dicembre 2010
