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All'articolo 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' aggiunta la seguente lettera d): "da stabilimenti di produzione a stabilimenti nei quali si producono vinelli, per la denaturazione degli stessi ai sensi del quinto comma dell'articolo 37".
Testo in vigore dal 22 aprile 1966 al 16 dicembre 2010
