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All'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono aggiunti i seguenti commi: "Il divieto di cui all'articolo 9, secondo comma, si applica un anno dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Il divieto relativo alla detenzione a scopo di commercio ed al commercio dei mosti e dei vini provenienti da vitigni diversi dalla vitis vinifera o da quelli la cui coltivazione sara' consentita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ai sensi dell'articolo 22 si applica quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto".
Testo in vigore dal 22 aprile 1966 al 16 dicembre 2010
