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All'articolo 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I volontari ed i cooperanti non possono intrattenere con le organizzazioni non governative rapporti di lavoro subordinato per l'esercizio di qualsivoglia mansione. Ogni contratto di lavoro subordinato eventualmente stipulato dal volontario o dal cooperante, anche tacitamente, con le organizzazioni non governative e' nullo ai sensi dell'articolo 1343 del codice civile. In caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o del divieto di cui al presente comma, o di grave mancanza - accertata nelle debite forme - ai doveri di cui al comma 2, il contratto di cooperazione, di cui agli articoli 31 o 32, e' risolto con effetto immediato e i volontari o i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge";
  • b)al comma 5, le parole: "possono rescindere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del cooperante interessato" sono sostituite dalle seguenti: "possono risolvere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario o del cooperante interessato".

Testo in vigore dal 6 settembre 1991 al 29 agosto 2014

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urn:nir:stato:legge:1991-08-29;288~art4 · fonte su Normattiva