Dopo il secondo comma dell'articolo 653 del codice di procedura civile e' aggiunto il seguente: "Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo".

Testo vigente dal 5 giugno 1976

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 303/1986

    Ha colpito questo articolo
    31 dicembre 1986

    Va dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via conseguenziale, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87 - a seguito della intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 358 (contenente modifiche degli artt. 495, 641 e 653 cod. proc. civ. relative alla conversione del pignoramento ed al decreto d'ingiunzione), l'art. 653, terzo comma, detto codice, come sostituito dall'art. 3 legge citata, che consente al giudice, nella sentenza con cui rigetta totalmente o parzialmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo (emesso sulla base di titolo con efficacia esecutiva), di liquidare anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo stesso, poiché la violazione degli artt. 3 e 24, comma primo, Cost., riconosciuta nei confronti dell'art. 2 legge medesima, coinvolge la procrastinazione della liquidazione delle spese sancita dall'impugnato art. 3. - S. n. 303/1986, massima sub a).

    Art. 495 c.p.c. · Art. 641 c.p.c. · Art. 653 c.p.c. · Art. 2 Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;358~art3 · fonte su Normattiva