Va dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via conseguenziale, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87 - a seguito della intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 358 (contenente modifiche degli artt. 495, 641 e 653 cod. proc. civ. relative alla conversione del pignoramento ed al decreto d'ingiunzione), l'art. 653, terzo comma, detto codice, come sostituito dall'art. 3 legge citata, che consente al giudice, nella sentenza con cui rigetta totalmente o parzialmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo (emesso sulla base di titolo con efficacia esecutiva), di liquidare anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo stesso, poiché la violazione degli artt. 3 e 24, comma primo, Cost., riconosciuta nei confronti dell'art. 2 legge medesima, coinvolge la procrastinazione della liquidazione delle spese sancita dall'impugnato art. 3. - S. n. 303/1986, massima sub a).
Art. 495 c.p.c. · Art. 641 c.p.c. · Art. 653 c.p.c. · Art. 2 Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione