L'ultimo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno gia' efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento". 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 31 dicembre 1986, n. 303 (in G.U. 1a ss. 9 gennaio 1987, n. 2) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della L. 10 maggio 1976, n. 358 (Modifiche degli artt. 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto d'ingiunzione)."

Testo vigente dal 10 gennaio 1987

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 303/1986

    Ha colpito questo articolo
    31 dicembre 1986

    È irrazionale che l'esecutorietà provvisoria del decreto ingiuntivo sia limitata al solo accoglimento della relativa domanda d'ingiunzione, dovendo l'accoglimento stesso ricomprendere, quale normale completamento, ai fini della completa garanzia del diritto di agire in giudizio, la liquidazione delle spese e degli onorari. Onde il contrasto con gli artt. 24, comma primo, e 3 Cost., considerato che il decreto ingiuntivo è, nel caso, necessario al creditore al fine di conseguire titolo valido per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e che se il creditore, allo stesso fine agisce in base a cambiali non attraverso il procedimento monitorio, ma per la via del giudizio ordinario nella sentenza di condanna, a differenza del decreto ingiuntivo, le spese possono essergli liquidate. Pertanto è costituzionalmente illegittimo - per violazione dei precetti costituzionali suindicati - l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 358 (contenente modifiche degli artt. 495, 641 e 653 cod. proc. civ. relative alla conversione del pignoramento ed al decreto d'ingiunzione), il quale, sostituendo il terzo comma dell'art. 641, stesso codice, ha escluso che nel decreto ingiuntivo emesso sulla base di titoli aventi già efficacia esecutiva, il giudice possa liquidare le spese e le competenze).

    Art. 495 c.p.c. · Art. 641 c.p.c. · Art. 653 c.p.c. · Art. 2 Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;358~art2 · fonte su Normattiva