L'ultimo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno gia' efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento". 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza 31 dicembre 1986, n. 303 (in G.U. 1a ss. 9 gennaio 1987, n. 2) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della L. 10 maggio 1976, n. 358 (Modifiche degli artt. 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto d'ingiunzione)."
Testo vigente dal 10 gennaio 1987
