Gli articoli 31 e 35 della legge 23 ottobre 1960, numero 1196 sono sostituiti dai seguenti: "Art. 31. - Agli scrutini per merito comparativo sono ammessi, a domanda, coloro che alla data del 31 dicembre dell'anno in cui lo scrutinio e' indetto raggiungano la prescritta anzianita' di servizio. Per le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di seconda classe e a quella di cancelliere e segretario di prima classe, i funzionari sono esaminati in separati scrutini, con riferimento ai rispettivi concorsi di ingresso in carriera. Art. 35. - Le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di seconda classe e a quella di cancelliere e segretario di prima classe sono conferite, agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza corrispondente alla data in cui i funzionari compiono la prescritta anzianita' di servizio. Le promozioni alle altre qualifiche sono conferite, agli effetti giuridici ed economici, dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del decreto ministeriale che bandisce lo scrutinio o l'esame".

Testo vigente dal 27 luglio 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-07-13;566~art2 · fonte su Normattiva