L'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e' sostituito dal seguente: "I vice cancellieri ed i vice segretari in prova, all'atto della nomina, sono destinati nelle preture aventi un organico non inferiore a tre cancellieri per prestarvi effettivo servizio per un periodo di almeno tre anni. I detti funzionari, per particolari esigenze di servizio e previo parere della Commissione di vigilanza, possono essere destinati in preture con organico inferiore a quello previsto nel precedente comma, purche' abbiano gia' prestato almeno un anno di servizio effettivo presso le preture con organico di tre o piu' cancellieri". Nell'articolo 41, secondo e terzo comma della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono rispettivamente soppresse le parole: "di cui due anni presso le preture" e "compreso il biennio di cui al precedente comma".

Testo vigente dal 27 luglio 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-07-13;566~art1 · fonte su Normattiva