In aggiunta al trattamento di quiescenza spettante in applicazione degli articoli 3, 4, 6 e 7 e' dovuta l'indennita' integrativa speciale concessa con l'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646. Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi con l'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646. A decorrere dal 1 luglio 1965, la rendita vitalizia costante di cui all'articolo 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni e' soppressa.
Testo vigente dal 16 agosto 1965
