In aggiunta al trattamento di quiescenza spettante in applicazione degli articoli 3, 4, 6 e 7 e' dovuta l'indennita' integrativa speciale concessa con l'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646. Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi con l'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646. A decorrere dal 1 luglio 1965, la rendita vitalizia costante di cui all'articolo 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni e' soppressa.

Testo vigente dal 16 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-26;965~art8 · fonte su Normattiva