All'articolo 73 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e' aggiunto: "L'iscritto che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto puo' essere esonerato dal pagamento delle rate non ancora scadute, purche' la relativa domanda sia presentata a anteriormente alla data di cessazione dal servizio: in tal caso si considera riscattato soltanto o il periodo proporzionale al rapporto fra l'importo versato e il contributo complessivamente dovuto".

Testo vigente dal 13 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1646~art25 · fonte su Normattiva