Il personale femminile iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali munito di diploma di infermiere professionale, rilasciato da scuola convitto, istituita ai sensi degli articoli 130 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, puo' chiedere, oltre al riscatto dei servizi o periodi indicati all'articolo 21 della legge aprile 1955, n. 379, anche il riscatto del biennio corrispondente al corso di studio presso la scuola convitto, purche' il predetto diplomato sia, stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Il biennio si considera continuativo risalendo dalla data del conferimento del diploma e si riduce dei periodi corrispondenti agli eventuali servizi contemporanei di per se stessi utili ai fini del trattamento di quiescenza.8912

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

8

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 giugno-7 luglio 1988 n. 765 (in G.U. 1a s.s. 13/07/1988 n.28) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro) nella parte in cui non prevede, per le vigilatrici d'infanzia munite di diploma rilasciato dalle scuole convitto di cui all'art. 7 della legge 19 luglio 1940, n. 1098 (Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonche' dell'arte ausiliaria di puericultrice), la facolta' di riscatto del biennio corrispondente al relativo corso di studi, purche' il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera."

Corte Costituzionale

9

La Corte Costituzionale, con sentenza 9-29 marzo 1989 n. 163 (in G.U. 1a s.s. 05/04/1989 n.14) ha dichiarato "l''illegittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui non prevede la facolta' di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di specializzazione il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta a quello professionale iniziale, quale condizione necessaria per accedere ad uno dei posti occupati durante la carriera".

Corte Costituzionale

12

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno-21 luglio 1993 n. 321 (in G.U. 1a s.s. 28/07/1993 n. 31) ha dichiarato "l''illegittimita' costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui prevedono la riscattabilita' ai fini dell'indennita' premio di servizio del biennio corrispondente al corso di studi presso la scuola convitto anziche' dell'intero periodo corrispondente al corso legale di studi necessario per il conseguimento del diploma di vigilatrice d'infanzia".

Testo vigente dal 29 luglio 1993

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 163/1989

    Ha colpito questo articolo
    29 marzo 1989

    PENSIONE - RISCATTO. La legislazione in tema di riscatti a fini pensionistici è andata evolvendo, nel senso di dare rilevanza alla preparazione professionale acquisita, quando indispensabile per la qualifica ricoperta. Pertanto è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art.3 Cost. - l'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n.1646, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di specializzazio ne il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta a quello professionale iniziale, quale condizione necessaria per acce dere ad uno dei posti occupati durante la carriera. - cfr. S. nn.765/1988 e 1016/1988.

    Art. 24 Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 765/1988

    Ha colpito questo articolo
    7 luglio 1988

    Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro) nella parte in cui non prevede, per le vigilatrici d'infanzia munite di diploma rilasciato dalle scuole convitto di cui all'art. 7 della legge 19 luglio 1940, n. 1098 (Disciplina delle professioni sanitar…

    Art. 24 Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 852/1988

    Questione infondata
    21 luglio 1988

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 71, secondo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le Pensioni agli Impiegati degli Enti Locali) e dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 24 Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1646~art24 · fonte su Normattiva