Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

Art. 27 — Pensione supplementare per servizio militare di leva

Il servizio militare effettivo prestato per obbligo di leva e' computato utile, a domanda, per la liquidazione di una pensione supplementare di importo annuo pari a 18,72 volte l'ammontare dei contributi base di cui al terzo comma del presente articolo, a condizione che il servizio stesso non sia stato gia' riconosciuto ai fini di una pensione o di altro trattamento di previdenza a carico dello Stato o dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ovvero di trattamenti sostitutivi di quest'ultima o che comunque abbiano determinato la esclusione o l'esonero dalla stessa. La pensione supplementare di cui al precedente comma spetta anche ai superstiti di agenti deceduti in attivita' di servizio con diritto a pensione a carico del Fondo o di pensionati a carico del Fondo stesso, secondo le norme di cui agli articoli 19 e 21 della presente legge. Ai fini del calcolo della pensione supplementare, si considera come versato a favore dell'iscritto, per ogni settimana di servizio militare effettivo di leva, il contributo corrispondente alla prima classe delle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, se la data di decorrenza della pensione supplementare e' posteriore al 1 maggio 1968; in caso diverso sono prese in considerazione le tabelle di contribuzione vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, alla data di decorrenza della pensione stessa. La pensione supplementare spetta dalla data di decorrenza della pensione autonoma a carico del Fondo, dove la domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sei mesi dalla predetta data; in caso diverso, la pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successive a quello di presentazione della domanda. Le pensioni supplementari liquidate ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, sono stabilite, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari a 18,72 volte l'importo dei relativi contributi base. Le pensioni supplementari previste dal presente articolo sono a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ed il relativo importo annuo e' ripartito in tredici quote mensili ed, e' adeguabile ai sensi del successivo articolo 32.

Testo vigente dal 6 novembre 1971

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 469/1991

    Questione infondata
    19 dicembre 1991

    Il fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto attua un sistema previdenziale del tutto autonomo e distinto sia da quello dell'assicurazione generale obbligatoria, sia da quello dei dipendenti del settore pubblico, al quale la categoria degli autoferrotranvieri è estranea, data la natura privatistica del rapporto di lavoro. Pertanto l'aver previsto che per il suddetto personale il servizio militare di leva sia riscattabile a domanda e solo per la liquidazione di una pensione supplementare, non viola il principio di eguaglianza ne' quello di razionalità, a parte che, da un confronto globale dei diversi sistemi non solo non si evince un trattamento complessivo sensibilmente sperequato a danno di una categoria di lavoratori, ma anzi risulta che il trattamento erogato dal Fondo speciale per gli autoferrotranvieri è complessivamente più favorevole. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 29 ottobre 1971, n. 889).

    Art. 3 cost. · Art. 52 cost. · Art. 27 Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-10-29;889~art27 · fonte su Normattiva