Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 1962 al 17 maggio 2001. Leggi il testo vigente →

La costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, prevista dalla legge 2 aprile 1958, numero 322, si effettua, per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e per gli iscritti agli Istituti di previdenza o all'Istituto postelegrafonici, pure per i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento, purche' si tratti di periodi per i quali vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato e a condizione che tali periodi non siano coperti da contribuzione nell'assicurazione predetta. Per gli iscritti agli Istituti di previdenza detta posizione assicurativa si costituisce anche per i servizi militari riscattati; per il personale civile dipendente (la Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per gli iscritti all'istituto postelegrafonici la posizione assicurativa sopra menzionata si costituisce altresi' per i servizi militari resi in costanza di un rapporto di impiego civile di ruolo o militare di carriera e sempreche' i servizi stessi non siano gia' valutati dallo Istituto nazionale della previdenza sociale in base alla norme generali sull'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1962 al 17 maggio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1646~art40 · fonte su Normattiva