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La costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, prevista dalla legge 2 aprile 1958, numero 322, si effettua, per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e per gli iscritti agli Istituti di previdenza o all'Istituto postelegrafonici, pure per i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento, purche' si tratti di periodi per i quali vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato e a condizione che tali periodi non siano coperti da contribuzione nell'assicurazione predetta. Per gli iscritti agli Istituti di previdenza detta posizione assicurativa si costituisce anche per i servizi militari riscattati; per il personale civile dipendente (la Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per gli iscritti all'istituto postelegrafonici la posizione assicurativa sopra menzionata si costituisce altresi' per i servizi militari resi in costanza di un rapporto di impiego civile di ruolo o militare di carriera e sempreche' i servizi stessi non siano gia' valutati dallo Istituto nazionale della previdenza sociale in base alla norme generali sull'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti.14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

14

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 9 maggio 2001 n. 113 (in G.U. 1a s.s. 16/05/2001 n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 124, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui - per i periodi di studi che siano stati oggetto di riscatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del citato d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - subordinano la costituzione della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, alla condizione che, per gli stessi periodi, "vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato"."

Testo in vigore dal 17 maggio 2001 al 31 luglio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1646~art40 · fonte su Normattiva