I ruoli organici transitori del personale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372, cessano di far parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e sono trasferiti, come tali, all'Amministrazione civile dell'interno; le dotazioni organiche delle qualifiche di primo interprete o ispettore principale di 2° classe e superiori sono stabilite come dalla tabella F allegata alla presente legge. Sono altresi', trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno:

  • a)il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, in atto assegnato all'Amministrazione della pubblica sicurezza;
  • b)gli avventizi di terza categoria dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 27 dicembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-12-20;1116~art8 · fonte su Normattiva