Il ruolo organico del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' soppresso. Il personale appartenente a detto ruolo e' inquadrato anche in soprannumero nelle corrispondenti qualifiche del ruolo della carriera del personale ausiliario di cui alla unita tabella E che sostituisce quella prevista nel quadro 66 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16. Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al personale inquadrato in base ai precedenti commi, che fruisca di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, e' attribuito un assegno personale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo vigente dal 27 dicembre 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-12-20;1116~art7 · fonte su Normattiva