Modifiche agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali
Art. 4
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Il nuovo organico di 37 unita' fissato per il grado di tenente colonnello del ruolo normale decorrera' dal 1 gennaio del terzo anno di applicazione della presente legge. Alla data di entrata in vigore della legge stessa il predetto organico e' fissato in 31 unita' e al 1 gennaio del secondo anno di applicazione in 34 unita'.
Testo in vigore dal 26 novembre 1962 al 9 ottobre 2010
