Art. 5
Provvedimento abrogato dal d.lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1962 al 9 ottobre 2010. 43 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Fino alla completa copertura dei posti di organico previsti dalla presente legge per gli ufficiali del ruolo speciale delle armi navali i maggiori e i tenenti di tale ruolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto 5 anni di permanenza nel grado.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1591~art5 · fonte del testo