Modifiche agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali
Art. 5
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Fino alla completa copertura dei posti di organico previsti dalla presente legge per gli ufficiali del ruolo speciale delle armi navali i maggiori e i tenenti di tale ruolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto 5 anni di permanenza nel grado.
Testo in vigore dal 26 novembre 1962 al 9 ottobre 2010
