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Fino alla completa copertura dei posti di organico previsti dalla presente legge per gli ufficiali del ruolo speciale delle armi navali i maggiori e i tenenti di tale ruolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto 5 anni di permanenza nel grado.

Testo in vigore dal 26 novembre 1962 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1591~art5 · fonte del testo