Modifiche agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali
Art. 6
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All'onere di lire 20.000.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, sara' fatto fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 150 del bilancio del Ministero della difesa relativo allo stesso esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 26 novembre 1962 al 9 ottobre 2010
