Art. 21 — Stipulazione dei contratti
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I contratti, salvo quanto disposto dal precedente articolo, sono stipulati dal capo dei servizi amministrativi e del personale o, per delega di questi, da un funzionario della carriera direttiva amministrativa con la qualifica non inferiore a primo dirigente. I funzionari di cui al primo comma presiedono le aste pubbliche e le licitazioni private provvedendo alla aggiudicazione delle relative forniture.
Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012
