Art. 20 — Contratti con ditte estere
Quando per l'urgenza o per le condizioni di mercato sorga la necessita' di assicurare all'istituto forniture da ditte estere, il contratto potra' essere stipulato a trattativa privata, anche per importi superiori al limite di cui al secondo comma dell'articolo 19, previo parere vincolante del comitato amministrativo. Le aperture di credito per le spese conseguenti ai contratti di cui al presente articolo sono disposte dal direttore dell'Istituto con autorizzazione motivata che tien luogo anche dell'approvazione prevista dall'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, mediante ordini di accreditamento a favore del capo dei servizi amministrativi e del personale o a funzionari della carriera direttiva amministrativa con qualifica di primo dirigente. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106
4Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Testo vigente dal 7 agosto 2012
