Nei casi in cui non vi sia tenuto per legge, l'Istituto, previa autorizzazione del Ministro per la sanita', puo' rendere a pagamento ad organizzazioni pubbliche estere ed internazionali e ad amministrazioni pubbliche nazionali servizi inerenti alle proprie funzioni. Le tariffe dei servizi comunque resi dall'Istituto sono fissate nella tabella A annessa alla presente legge. Per i servizi non previsti nella tabella A e per la modificazione della tabella stessa si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per la sanita' di concerto con quello per il tesoro. I proventi derivanti dalla applicazione del presente articolo sono versati direttamente e definitivamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106

4

Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Testo vigente dal 7 agosto 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-08-07;519~art3 · fonte su Normattiva